Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI sono diversi, sono legati all’attività svolta dal lavoratore e permettono di tutelare lo stesso da molteplici rischi intrinseci alla loro attività. In riferimento ai DPI utilizzati in ambito sanitario, quelli impiegati più frequentemente sono DPI per la protezione respiratoria, per la protezione congiuntivale, per la protezione delle mani, per la protezione del corpo, per la protezione dei piedi e per la protezione del capo.
DPI: cosa e quali sono i dispositivi di protezione individuale
Le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro sono contenute nel Decreto Legislativo 81/2008; in particolare, l’art. 20 dello stesso riporta quali siano gli obblighi di tutti i lavoratori.
Secondo questo articolo, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Tra le varie disposizioni dettate dalla normativa in questione, i lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, utilizzando correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.
Inoltre, ulteriore obbligo è quello di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Sempre in riferimento ai DPI, essi non devono essere rimossi o modificati senza la necessaria autorizzazione.
Quali requisiti devono rispettare i DPI
In riferimento ai requisiti che devono essere rispettati dai DPI, essi sono elencati nell’art. 76 del medesimo decreto.
In particolare, i DPI devono:
- Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Proseguendo con gli articoli del decreto, l’art. 78 prevede che i lavoratori segnalino immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.